Aziende

Come indicato nel Regolamento, i contributi al Fasc sono versati con cadenza mensile. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento (ad es. per i contributi di Gennaio, entro il 20 Febbraio), le denunce contributive, cioè le specifiche del dettaglio contributivo suddivise per singolo lavoratore, devono essere rimesse al Fondo.
L'elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito servizio web gratuito denominato Telefasc. Per la compilazione sono necessarie le anagrafiche complete dei lavoratori e gli imponibili previsti dal C.C.N.L. per il calcolo dei contributi; l'appicativo web elabora direttamente le denunce e restituisce una distinta con il totale dei contributi dovuti. Per ulteriori informazioni consultare la sezione Telefasc.
In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, le comunicazioni tra il Fasc e l'Area Riservata alle Trasmittenti avvengono via internet in modalità criptata con protocollo SSL. La procedura di spedizione prevede le seguenti fasi:
- il caricamento (upload) di un tracciato di comunicazione dati (in formato excel o txt) da parte della Trasmittente;
- la verifica e la conferma mediante "firma" della distinta generata (questa operazione consente l'effettivio invio delle denunce) da parte della Trasmittente;
- l'esito della trasmissione da parte del Fasc, direttamente nell'area riservata con una nota nell'elenco delle trasmissioni: con la descrizione "caricata nel sistema", la tramissione ha avuto esito positivo, diversamente sarà segnalato il tipo d'errore riscontrato.
N.B. Per Statuto, l'omissione contributiva riguarda sia il mancato pagamento dei contributi, sia il mancato invio delle denunce telematiche mensili.
Attenzione! Per quanto riguarda la gestione di contribuzione non ordinaria, quindi arretrati, storni, contributi non dovuti e tutta quella contribuzione che non è possibile gestire tramite Telefasc, si invita a contattare l'Area Previdenza all'indirizzo
Come indicato nel Regolamento del Fondo, i contributi al Fasc sono versati con cadenza mensile; i versamenti dovranno essere effettuati aesclusivamente a mezzo bonifico bancario con le seguenti modalità:
Importo Bonifico: |
l’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. |
Scadenza e Valuta: |
per garantire il corretto accredito dei contributi sui conti degli iscritti, il bonifico deve pervenire sul conto della Fondazione tassativamente entro il 20 del mese successivo a quello del mese di riferimento (es. per gennaio entro e non oltre il 20 febbraio); sarà quindi necessario predisporre il bonifico alcuni giorni prima della scadenza indicata. |
Causale di Pagamento |
La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine, per l’Azienda che sta versando i contributi: - Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. |
Coordinate Bancarie |
IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL |
N.B. Il mancato rispetto delle modalità di pagamento sopra esposte, può comportare ritardi e/o mancanze sull'accredito dei contributi sui conti dei singoli lavoratori; ogni responsabilità è in carico all'Azienda.
Paese
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Conto
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- Coordinate Bancarie:
- IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001
- Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri
- Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01
- Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Milano - via Santa Margherita 11
- Codice Swift: PASC ITMMMIL (solo per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera del 19 Settembre 2000 Rif. N° 8PS/70710/IMPS/L.7, ha dichiarato che il FASC, in quanto gestore di una forma di previdenza obbligatoria, esula dal campo di applicazione dell'articolo 9bis della Legge 166/91 e conseguentemente la contribuzione previdenziale ad esso dovuta non è soggetta al contributo di solidarietà pari al 10% previsto dalla sopra citata legge.
Successivamente, nel luglio 2002 con messaggio rivolto alle proprie sedi periferiche l ’INPS insisteva nell’affermare l’obbligo di versamento per le aziende del settore, del contributo di solidarietà del 10%, ex art. 9 bis, comma 2, della Legge n. 166/1991, sugli accantonamenti effettuati al FASC.
A tale messaggio ha offerto riscontro la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Previdenziali, con lettera Prot. N.8PB/71C84/INPAS/L7 in data 1 agosto 2002 , confermando l’orientamento già espresso in precedenza sulla questione.
Pertanto, ad oggi i contributi FASC non sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%.
Tutto il contributo previdenziale versato alla Fondazione FASC, sia la parte aziendale sia la parte a carico del lavoratore, non concorre alla formazione di reddito del lavoratore in quanto contributi dovuti in ottemperanza al Decreto Legislativo 509 del 1994. I contributi non sono quindi assoggettabili ai fini fiscali, non vanno dichiarati in sede di denuncia dei redditi.
Per i Lavoratori, la quota di contributi a è deducibile dal reddito del lavoratore e viene trattata come contributo obbligatorio al pari dei contributi INPS a carico del lavoratore.
Per le Aziende, la quota contributi è un costo deducibile e viene trattata come contributo obbligatorio al pari dei contributi INPS a carico dell'azienda.
Pertanto il dipendente, per il tramite del datore di lavoro che direttamente in busta paga provvede mese per mese, deduce dal proprio reddito la quota a suo carico che gli trattiene il datore di lavoro, ma non quella che invece il datore di lavoro sostiene direttamente e che per il datore di lavoro stesso corrisponde ad un costo deducibile (ma non anche ad un onere deducibile in capo al dipendente).
Nota Bene: Differente è quindi il caso degli oneri deducibili per i contributi alle forme pensionistiche complementari regolate dal D. lgs.252/05 (norma che NON regola la Fondazione Fasc) nei limiti di euro 5.164,57 (articolo 10 comma 1 lettera e-bis del TUIR) che costituiscono una fattispecie differente dalle contribuzioni proprie di FASC.
Per quanto attiene al Lavoratore, la quota previdenziale a suo carico è assoggettata alla contribuzione INPS.
Per quanto attiene alle Aziende, la quota previdenziale a loro carico è esente dalla contribuzione INPS.