Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera del 19 Settembre 2000 Rif. N° 8PS/70710/IMPS/L.7, ha dichiarato che il FASC, in quanto gestore di una forma di previdenza obbligatoria, esula dal campo di applicazione dell'articolo 9bis della Legge 166/91 e conseguentemente la contribuzione previdenziale ad esso dovuta non è soggetta al contributo di solidarietà pari al 10% previsto dalla sopra citata legge.

Successivamente, nel luglio 2002 con messaggio rivolto alle proprie sedi periferiche l ’INPS  insisteva nell’affermare l’obbligo di versamento per le aziende del settore, del contributo di solidarietà del 10%, ex art. 9 bis, comma 2, della Legge n. 166/1991, sugli accantonamenti effettuati al FASC.

A tale messaggio ha offerto riscontro la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Previdenziali, con lettera Prot. N.8PB/71C84/INPAS/L7 in data 1 agosto 2002 , confermando l’orientamento già espresso in precedenza sulla questione.

Pertanto, ad oggi i contributi FASC non sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%.