Tutto il contributo previdenziale versato alla Fondazione FASC, sia la parte aziendale sia la parte a carico del lavoratore, non concorre alla formazione di reddito del lavoratore in quanto contributi dovuti in ottemperanza al Decreto Legislativo 509 del 1994. I contributi non sono quindi assoggettabili ai fini fiscali, non vanno dichiarati in sede di denuncia dei redditi.

Per i Lavoratori, la quota di contributi a è deducibile dal reddito del lavoratore e viene trattata come contributo obbligatorio al pari dei contributi INPS a carico del lavoratore.

Per le Aziende, la quota contributi è un costo deducibile e viene trattata come contributo obbligatorio al pari dei contributi INPS a carico dell'azienda.

Pertanto il dipendente, per il tramite del datore di lavoro che direttamente in busta paga provvede mese per mese, deduce dal proprio reddito la quota a suo carico che gli trattiene il datore di lavoro, ma non quella che invece il datore di lavoro sostiene direttamente e che per il datore di lavoro stesso corrisponde ad un costo deducibile (ma non anche ad un onere deducibile in capo al dipendente).

Nota Bene: Differente è quindi il caso degli oneri deducibili per i contributi alle forme pensionistiche complementari regolate dal D. lgs.252/05 (norma che NON regola la Fondazione Fasc) nei limiti di euro 5.164,57 (articolo 10 comma 1 lettera e-bis del TUIR) che costituiscono una fattispecie differente dalle contribuzioni proprie di FASC.