La domanda di liquidazione del conto potrà essere avviata a cura dell'iscritto dopo che siano intercorsi 4 mesi dalla cessazione.
Maturato il diritto, effettuando un accesso certificato alla propria area riservata mediante SPID o CIE, il sistema renderà disponibile la funzione Liquidazione.
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE: effettuare l'accesso certificato alla propria area riservata, cliccare su Liquidazione, verificare i dati anagrafici già presenti ed inserire i dati mancanti richiesti dal modulo online con particolare attenzione all'IBAN e all'intestatario del conto corrente. Allegare i 3 documenti necessari A, B, e C.
A. Dichiarazione di Cessazione: su carta intestata dell’ex datore di lavoro riportante la data di cessazione del rapporto di impiego e se liquidata l’aliquota di tassazione applicata all’indennità di anzianità corrisposta; diversamente indicare la destinazione del TFR; timbro e firma del responsabile.
B. Bonifico Bancario:
- Attestato di Titolarità del Conto Corrente Bancario rilasciato dal proprio istituto di credito.
- Inserire cognome e nome dell’intestatario del conto corrente o degli intestatari se cointestato sul Mod. Domanda di Liquidazione.
- Inoltre, se il conto corrente non è intestato all'iscritto richiedente, deve essere prodotta una delega notarile o delega autenticata dall'ufficiale dell'anagrafe quale pubblico ufficiale che attesta che la firma è stata apposta in sua presenza dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive. Allegare fotocopia fronte-retro di un documento d’identità come per il punto “A” , del codice fiscale come al punto “B” dell’intestatario del conto corrente e Attestato di Titolarità del Conto Corrente Bancario.
C. Attestato riportante la condizione lavorativa dell'iscritto: la Fondazione FASC è tenuta a verificare lo stato occupazionale dell'iscritto al momento della pratica di liquidazione; gli attestati comprovanti l'uscita dal settore devono riportare una data successiva a 4 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; per i documenti più vecchi di 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda, sarà richiesto un aggiornamento.
Seguono casistiche: PE, PR, DI, AS, AT, DR, ST, TE, DE
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Nota Bene: I documenti non in carta intestata (punti A e C) e/o sprovvisti di firma, non saranno ritenuti validi. I documenti fotocopiati non "chiari e leggibili", o comunque di dubbia interpretazione, saranno richiesti nuovamente. Si ricorda inoltre che la Fondazione è esclusa dagli obblighi previsti dalla normativa D.P.R. 20 ottobre 1998, n°403, quindi non è tenuta ad accettare alcun tipo di autocertificazione. Relativamente al punto "C", la Fondazione FASC è tenuta a verificare lo stato occupazionale dell'iscritto al momento della pratica di liquidazione; gli attestati comprovanti l'uscita dal settore devono riportare una data successiva a 4 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; per i documenti più vecchi di 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda, sarà richiesto un aggiornamento.