In base allo Statuto e al Regolamento della Fondazione (approvati con Decreto Interministeriale 2/11/1995), l'iscritto matura il diritto a richiedere la liquidazione del conto individuale esclusivamente dopo che siano trascorsi quattro mesi dalla cessazione di condizione di obbligatorietà di iscrizione e contribuzione in direzione del FASC, ossia dopo che per varie motivazioni sia cessato il rapporto di impiego nei settori obbligati.
La cessazione della condizione d'obbligo può avvenire:
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per pensionamento;
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per avvio di attività autonoma o per la quale è previsto un rapporto non subordinato;
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perché disoccupato (o inoccupato);
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per assunzione presso azienda operante in settore non obbligato alla contribuzione al FASC;
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per passaggio di categoria a dirigente;
- per decesso.