Le aziende del settore che applicano i C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, o il C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Commercio / Terziario sono obbligate ad iscrivere impiegati e quadri ed a versare un contributo nella misura prevista dai citati contratti:
- C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni del 1/8/2013 Art.66, pari al 5,6% dell'imponibile contrattualmente previsto*
- C.C.N.L. Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi del 22/4/2004 Art.42 e Art.3 Bis pari al 6,5% dell'imponibile contrattualmente previsto
* L’accordo del 6 dicembre 2024 di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione ha fatto chiarezza sulle imprese destinatarie della Sezione Seconda della Parte Speciale dello stesso contratto a cui non si applica l’obbligo di versamento al Fasc. In base a tale accordo le imprese in questione sono esclusivamente quelle che prima del 29 gennaio 2005 applicavano il CCNL 7.7.2000 Magazzini Generali, Depositi per conto terzi e Aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio.
Nota Bene: I testi del sito possono non essere aggiornati alle modifiche contrattuali "in itinere"; si invita per tanto a fare sempre riferimento al testo ufficiale ultimo approvato dei vigenti CCNL.