ESTRATTO  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
LOGISTICA TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI

Accordo di Rinnovo 3 dicembre 2017

 

Parte Speciale – Sezione Prima – Trasporto Merci

 

Art. 66 – Previdenza per le aziende del terziario - Fasc

  1. A favore degli impiegati e dei quadri dipendenti da aziende inquadrate, agli effetti contributivi, nel settore terziario è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed integrazioni e confermato dal D.LGVO n.509/94 che ne ha ribadito l’obbligatorietà (Fasc - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri).
  2. I contributi al Fasc vengono calcolati sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla 13a e sulla 14a mensilità.
  3. Gli impiegati di età inferiore ai 18 anni sono esclusi dalla iscrizione al Fondo.
  4. Le parti convengono altresì che per il periodo successivo al momento della cessazione degli obblighi contributivi al Fondo, l'aliquota a carico delle aziende andrà a far parte in cifra fissa della retribuzione al netto degli oneri contributivi.
  5. I contributi al Fasc sono determinati nella misura del 2,5% a carico dei lavoratori e del 3,1% a carico delle imprese, di cui lo 0,6% a titolo di adesione contrattuale secondo la convenzione prevista all’art. 6 comma 3 dello Statuto del Fondo.
  6. Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il pe-riodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

 

Nota a verbale della Fai

Il contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal comma 5 del presente articolo, non è dovuto dalle imprese associate alla FAI.


Nota a verbale della Confetra

Per le imprese non destinatarie del presente articolo scattano integralmente gli obblighi di previdenza complementare di cui al D.LGVO 252/2005 così come attuato dall’articolo 50 del presente CCNL (Previlog).