ESTRATTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
LOGISTICA TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI
Accordo di Rinnovo 3 dicembre 2017
Parte Speciale – Sezione Prima – Trasporto Merci
Art. 66 – Previdenza per le aziende del terziario - Fasc
- A favore degli impiegati e dei quadri dipendenti da aziende inquadrate, agli effetti contributivi, nel settore terziario è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed integrazioni e confermato dal D.LGVO n.509/94 che ne ha ribadito l’obbligatorietà (Fasc - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri).
- I contributi al Fasc vengono calcolati sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla 13a e sulla 14a mensilità.
- Gli impiegati di età inferiore ai 18 anni sono esclusi dalla iscrizione al Fondo.
- Le parti convengono altresì che per il periodo successivo al momento della cessazione degli obblighi contributivi al Fondo, l'aliquota a carico delle aziende andrà a far parte in cifra fissa della retribuzione al netto degli oneri contributivi.
- I contributi al Fasc sono determinati nella misura del 2,5% a carico dei lavoratori e del 3,1% a carico delle imprese, di cui lo 0,6% a titolo di adesione contrattuale secondo la convenzione prevista all’art. 6 comma 3 dello Statuto del Fondo.
- Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il pe-riodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Nota a verbale della Fai
Il contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal comma 5 del presente articolo, non è dovuto dalle imprese associate alla FAI.
Nota a verbale della Confetra
Per le imprese non destinatarie del presente articolo scattano integralmente gli obblighi di previdenza complementare di cui al D.LGVO 252/2005 così come attuato dall’articolo 50 del presente CCNL (Previlog).