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PRIVACY POLICY

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI UE 2016/679

 

A seguito dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation la fondazione

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI

DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E

DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTI

con sigla FASC – FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI

Codice Fiscale 80078850155 con sede in Via Tommaso Gulli, 39 – 20147 Milano

telefono +39 0248778554 PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

con la presente informa di essere il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 7, del Regolamento UE 2016/679, e in quanto tale è tenuta a fornire informazioni concernenti l’utilizzo dei dati in suo possesso.

Ai sensi dell’art. 4, n. 2, del Regolamento per trattamento si intende: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

Oggetto del trattamento

La Fondazione FASC, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, gestisce una forma obbligatoria di previdenza; i dati personali degli iscritti vengono trasmessi al FASC dalle ditte all’atto dell’iscrizione del dipendente al fondo, e successivamente dagli stessi iscritti. I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati secondo i principi enunciati dagli articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, tutelando la riservatezza e i diritti degli iscritti.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, tutti i dipendenti col livello di impiegato e quadro delle imprese che applicano i seguenti contratti:

  • C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizioni
  • C.C.N.L. per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi.

Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, lettera e), del Regolamento, è necessario per lo svolgimento da parte della Fondazione FASC dei propri compiti istituzionali; il mancato conferimento dei dati richiesti potrebbe pregiudicare la gestione dei trattamenti previdenziali nei confronti dei singoli iscritti.

Categorie di dati personali

I dati raccolti all’atto dell’iscrizione al Fondo sono i seguenti:

  • dati strettamente anagrafici (cognome e nome - data e luogo di nascita - codice fiscale)
  • dati relativi ai recapiti ( residenza / domicilio - numero telefonico - indirizzo e-mail)
  • dati relativi al rapporto lavorativo (azienda di lavoro - imponibile previdenziale su cui viene calcolata la contribuzione mensile - data di assunzione)

Categorie di destinatari dei personali

I dati personali degli iscritti potrebbero venire comunicati, nell’ambito dei compiti istituzionali della Fondazione FASC, a:

  1. a terzi in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo;
  2. a banche ed istituti di credito esclusivamente per l’effettuazione delle operazioni di pagamento nella fase di liquidazione all’iscritto del conto individuale di previdenza;
  3. alla società di revisione incaricata dalla Fondazione per la certificazione del bilancio

Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell’ambito dei compiti istituzionali della Fondazione FASC e secondo le seguenti finalità:

  • gestione del conto individuale di previdenza dell’iscritto e dei rapporti con lo stesso ed eventualmente con i suoi eredi;
  • adempimenti fiscali conseguenti alla liquidazione del conto individuale di previdenza;
  • osservanza di obblighi di leggi, e adempimenti conseguenti a disposizioni impartite dai Ministeri e Autorità vigilanti.

La liceità del trattamento dei dati personali trova la propria base giuridica nelle disposizioni del Regolamento di cui all’articolo 6, lettera c) “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, e lettera e) “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.

Modalità di trattamento dei dati

I dati personali vengono trattati e archiviati, per le finalità sopra indicate, mediante l’utilizzo di supporti cartacei, automatizzati, telematici e/o informatici e inseriti in un database relazionale dotato di un sistema idoneo a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza.

Responsabili del trattamento

L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito presso la sede della Fondazione FASC.

Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente, i dati personali possono essere comunicati a Terzi opportunamente designati “Responsabili del trattamento”, quali società di servizi di stampa e spedizione, gestione di posta elettronica, nonché a società assicurative e avvocati per le seguenti attività:

  • attivazione pensione nel caso l’iscritto opti per l’erogazione della rendita.
  • trattamento automatico in invio e ricezione delle comunicazioni di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e relativi allegati che transitano nelle caselle istituzionali.
  • operazioni connesse ai flussi di postalizzazione elettronica massiva, prioritaria e raccomandate;
  • operazioni connesse alle comunicazioni relative ai modelli CU.
  • operazioni connesse ai servizi di Posta Elettronica.
  • servizio di posta elettronica certificata.

L’elenco delle società designate quali Responsabili del trattamento è disponibile presso l’Ente e può essere richiesto a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Conservazione dei dati

I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

Diritti dell’interessato

L’interessato, ai sensi degli articoli 14, 2° comma, nonché da 15 a 21 del Regolamento, può nei casi previsti esercitare i seguenti diritti relativi ai dati personali che lo riguardano:

  1. chiedere l'accesso ai dati personali;
  2. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
  3. chiedere la cancellazione dei dati personali;
  4. chiedere la limitazione del trattamento;
  5. ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità;
  6. opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

Responsabile della Protezione Dati

La Fondazione FASC ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, nella persona del dr. Daniele Galante, che può essere contattato scrivendo presso la sede legale della Fondazione in via Tommaso Gulli, 39 – 20147 Milano o mediante posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Organi della Fondazione

Il sistema di governance della Fondazione FASC, in base all’articolo 4 dello Statuto, si compone dei seguenti organi:

  1. Il Presidente
  2. Il Consiglio di Amministrazione
  3. Il Comitato Esecutivo
  4. Il Consiglio di Sorveglianza
  5. Il Collegio dei Sindaci

La composizione del Consiglio di Amministrazione in carica dal 12 settembre 2023 all’11 settembre 2026 è la seguente:

  • Claudio Claudiani, Presidente della Fondazione FASC
  • Alessandro Pitto, Vicepresidente della Fondazione FASC
  • Stefano Brambilla, Consigliere
  • Andrea Cappa, Consigliere
  • Alfredo D’Ascoli, Consigliere
  • Michele De Rose, Consigliere
  • Orazio Diamante, Consigliere
  • Enore Facchini, Consigliere
  • Fabio Marrocco, Consigliere
  • Francesco Nasso, Consigliere
  • Marco Odone, Consigliere
  • Massimiliano Pischedda, Consigliere
  • Alessandro Santi, Consigliere
  • Maurizio Vellisco, Consigliere

La composizione del Comitato Esecutivo in carica dal 12 settembre 2023 all’11 settembre 2026 è la seguente:

  • Claudio Claudiani, Presidente della Fondazione FASC
  • Alessandro Pitto, Vicepresidente della Fondazione FASC
  • Stefano Brambilla, Consigliere
  • Enore Facchini, Consigliere
  • Francesco Nasso, Consigliere
  • Maurizio Vellisco, Consigliere

La composizione del Consiglio di Sorveglianza in carica dal 12/06/2024 al 11/06/2027 è la seguente

  • Gloria Dari – Presidente
  • Simone Salvatore Cappello - Consigliere
  • Roberta Collura - Consigliere
  • Chiara Inizio - Consigliere
  • Daniele Lorenzini - Consigliere
  • Alessandro Giovanni Luvieri - Consigliere
  • Ruggero Morselli - Consigliere
  • Marcello Niccolai - Consigliere
  • Michela Olivari - Consigliere
  • Marco Paifelman - Consigliere
  • Santina Perillo - Consigliere
  • Massimiliano Romano - Consigliere

La composizione del Collegio dei Sindaci in carica dal 26 ottobre 2023 al 25 ottobre 2026 è la seguente:

  • Matteo Stasolla, Presidente del Collegio, designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  • Enrico Bauzulli, Sindaco effettivo, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze
  • Adolfo Multari, Sindaco effettivo
  • Vito Rosati, Sindaco effettivo
  • Giancarlo Saglimbeni, Sindaco effettivo
  • Serena Mea, Sindaco supplente, designata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  • Vincenzo Lonardo, Sindaco supplente, designato dal Ministero dell’economia e delle finanze
  • Stefano Malatesta, Sindaco supplente
  • Stefano Ricci, Sindaco supplente
  • Michele Rosati, Sindaco supplente

La contribuzione al Fondo di Nazionale di Previdenza trae origine da due contratti collettivi: il C.C.N.L. 16.11.1933 per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti attività di spedizione, spedizionieri doganali, spedizionieri transitari e corrieri ed il C.C.N.L. 16.11.1933 per gli impiegati dipendenti da imprese esercenti il trasporto camionistico di cose a mezzo autocarri e trattrici, che recepiscono le disposizioni dell'art.4 della Legge 03.04.1926 n. 563 e del Regio Decreto 01.07.1926, n.1130, che hanno costituito il Fondo stesso. Lo statuto del Fondo è contenuto nel successivo C.C.N.L. 25.01.1936 per gli impiegati delle imprese dei spedizione e delle agenzie marittime. Gli accordi sindacali contenuti dei contratti nazionali di lavoro succedutisi nel tempo e rinnovati fino ai nostri giorni, confermano l'esistenza del Fondo e la Sua obbligatorietà.
 
Nel 1978 l'allora Fondo Nazionale è stato dichiarato ente di diritto pubblico, alla luce della funzione previdenziale, anche se aggiuntiva alla previdenza di base, svolta a favore degli impiegati delle case di spedizione, dei corrieri e della agenzie marittime.
 
A seguito del Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 il Fondo, diventato Fondazione continua a sussistere come ente senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rimanendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi del corrispondente ente previdenziale e del rispettivo patrimonio.
 
Inoltre, continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e/o professionisti per le quali è stato originariamente istituito, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. A seguito della trasformazione la Fondazione si è dotata di un nuovo statuto e regolamento approvati con decreto Interministeriale in data 02.11.1995.

Lo Statuto ed il Regolamento del Fondo FASC, periodicamente, possono essere rivisti e aggiornati; l'entrata in vigore avviene dopo l'approvazione del Ministero vigilante e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Leggi qui l'ultima versione dello Statuto.

 

 

282. PREVIDENZA SOCIALE
 
A) Norme generali
 
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (1).
 
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2), in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (3) (1/circ).
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
 
Emana il seguente decreto legislativo:
 
(giurisprudenza)
 
1. Enti privatizzati.
 
1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.
 
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.
 
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali (3/cost).
 
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
 
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti (4/cost);
 
b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata;
 
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.
 
2. Gestione.
 
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
 
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.
 
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (4).
 
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.
 
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.
 
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, così come previsto dallo statuto.
 
(giurisprudenza)
 
3. Vigilanza.
 
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
 
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
 
a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
 
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
 
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
 
4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.
 
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
 
4. Albo.
 
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.
 
2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza (5).
 
5. Personale.
 
1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6), e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), e successive modificazioni (8).
 
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del
 
presente decreto legislativo. Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto (9).
 
3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell'ente.
 
Elenco A
 
ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
 
 
 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
 
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
 
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
 
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.
 
Cassa nazionale del notariato.
 
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
 
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).
 
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
 
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
 
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
 
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
 
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
 
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
 
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
 
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
 
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
 
 
 
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(3) Vedi, anche, l'art. 59, comma 20, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 3 ottobre 1996, n. 187; Circ. 2 agosto 1997, n. 180; Circ. 9 aprile 1998, n. 80;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 2 gennaio 1996, n. 4; Circ. 19 gennaio 1996, n. 24477.
(3/cost) La Corte costituzionale, con  sentenza 18-18 luglio 1997, n. 248 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con  ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 214 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione.
(4/cost) La Corte costituzionale, con  sentenza 27 gennaio-5 febbraio 1999, n. 15 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
(4) Riportato alla voce Borse di commercio.
(5) Con D.M. 2 maggio 1996, n. 337, riportato al n. A/XLIII, è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.
(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8) Comma così sostituito dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro.
(9) Periodo aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro.
 

INFORMATIVA PER GLI ISCRITTI
AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. N. 196/2003

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.196/2003 -Codice in materia di protezione dei dati personali- la Fondazione F A S C Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione, Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi, con sede in Milano, via Tommaso Gulli n.39, rappresentata dal legale rappresentante, Presidente pro tempore, in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. La invitiamo, pertanto, a leggere con attenzione la seguente comunicazione informativa.

Nell’ ambito del rapporto istituzionale che intercorre con la Ns. Fondazione, voglia prendere buona nota che:

  1. Il trattamento dei dati personali da Lei forniti quale iscritto alla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.196/2003. In ogni caso, tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti.
  2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
  3. I Suoi dati personali, comunicati dal Suo datore di lavoro al momento dell’iscrizione alla Fondazione e le successive integrazioni, vengono utilizzati per l’assolvimento delle obbligazioni statutarie, con particolare riferimento alla gestione del conto di previdenza individuale istituito a Suo nome. I dati forniti potranno, dunque, essere trattati esclusivamente per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto previdenziale instaurato e così potranno essere trattati per necessità operative e di gestione interna con particolare riferimento alla gestione contabile. Il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
  4. I dati personali a Lei riferibili saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza: saranno raccolti e registrati per gli scopi suesposti; saranno aggiornati, se necessario; verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. La informiamo, inoltre, che "ferma restando la richiesta del suo consenso quando così richiesto dalla Legge" il predetto trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato, oltre che dalla scrivente (a) da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie; (c) da soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei nostri rapporti.
  5. I Suoi dati personali potranno essere comunicati al responsabile del trattamento manuale e/o informatizzato ed ad altri enti (Ns. Banche, Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, fornitori, analisti informatici e legali, ns. consulenti) operativamente coinvolti nel trattamento stesso, per le stesse finalità di raccolta connessa e strumentale alla gestione del rapporto previdenziale istaurato. La Fondazione potrà, nell’ambito dello studio di nuovi servizi a favore dei propri iscritti, trattare i dati direttamente o comunicando gli stessi a società terze, ai fini d’informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di nuove prestazioni e prodotti, conseguenti ad un’evoluzione delle prestazioni obbligatorie attualmente rese dalla scrivente.
  6. L’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 Le conferisce specifici diritti. In particolare, potrà ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
  7. Le chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente alla Fondazione Fasc ogni eventuale variazione dei suoi dati in modo da poter ottemperare all’art.11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
  8. Responsabile del trattamento dei dati è la Fondazione Fasc con sede legale in Milano, Via Tommaso Gulli n.39, nella persona del suo Segretario Generale, domiciliato presso la Fondazione.

 

La Direzione Generale della III divisione del Ministero del Lavoro, con nota del 14/5/1998, protocollo n° 8/3PS/21186, ha confermato in capo ai funzionari della Fondazione FASC, i poteri ispettivi di accertamento, verbalizzazione e contestazione previsti dal D.L. n° 486/83 e dell'art.3, 1° c. della legge 638/83 e per l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi della legge n° 689/81.
 
Detti poteri ispettivi, in materia di Previdenza e Assistenza Sociale, sono stati ribaditi con Decreto Legislativo n° 124/2004 Art. 6 Comma 3.

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