Nella sezione “domande e risposte” sono pubblicati in forma anonima i quesiti proposti dai concorrenti.
Quesito 1 E’ obbligatorio prestare la cauzione provvisoria? Risposta L'obbligo di prestazione della cauzione, stabilito dall'art. 75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ha natura imperativa e non è derogabile dalla Stazione appaltante nemmeno nelle procedure di cottimo fiduciario (Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2011 n. 4122). |
||||||
Quesito 2 In quali modi può essere prestata la cauzione provvisoria? Risposta La cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta previsto al punto 6 della lettera d’invito, può essere costituito a scelta dell’impresa partecipante con le seguenti modalità: A) Deposito infruttifero mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato della stazione appaltante (IBAN IT 05 V 03069 01602 100000019589) La causale del bonifico dovrà contenere le seguenti indicazioni: “Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti del FASC" – CIG 62358008F1 - costituzione cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 D. lgs. n. 163/06.” All’offerta dovrà essere allegata ricevuta contabile attestante la regolare esecuzione dell’operazione bancaria. B) Fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24.9.1998 n. 58. Le imprese partecipanti, a pena di esclusione, saranno tenute ad allegare copia del documento attestante la stipula del contratto di fideiussione corredato dalle relative clausole, che dovranno essere conformi a quanto previsto di seguito e alle disposizioni dell’art. 75 del Decreto legislativo n. 163 del 2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività medesima della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del FASC. La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta a norma dell’art. 10 della presente Lettera di invito. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di validità di 180 (centottanta) giorni, su richiesta del FASC, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. C) Depositopresso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatedi "titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato" a titolo di pegno a favore del FASC. |
||||||
|