Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione e versamento i lavoratori assunti in formazione, quindi i lavoratori assunti come apprendisti,  con contratto di formazione e lavoro e con contratto di inserimento. Tale esclusione è prevista da accordi interconfederale fra CGIL, CISL, UIL e CONFETRA del dicembre 1989 e successive modifiche e integrazioni. L'intesa fra le parti assimila queste posizioni agli "alunni" che già erano esclusi dall'obbligo di iscrizione dagli statuti e regolamenti del Fondo di Previdenza fin dal 1936. A tale esclusione, quindi per specifica categoria di status di impiego, non può essere applicata la normativa con riferimento all'età anagrafica di 18 anni.
 
Per contratto, è inoltre escluso dall'obbigo di iscrizione e versamento il personale inquadrato come "Dirigente" e "Operaio".