1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo generale è composto dal Presidente del Fondo che lo presiede, dal Vice presidente, da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di  cui cinque in rappresentanza degli  spedizionieri e corrieri ed uno degli agenti marittimi raccomandatari e mediatori marittimi, e da sei rappresentanti dei  lavoratori dipendenti di cui cinque in rappresentanza dei lavoratori delle imprese di spedizione e corrieri e uno di quelli delle agenzie marittime raccomandatarie.

2. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui all’art. 1, comma 2. Il Consiglio stesso si costituisce con l’avvenuta designazione di tutti i suoi componenti e si riunisce, per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I componenti possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.

4. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di deliberazione coerenti con gli scopi e gli obiettivi del Fondo.

5. Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti delibera le modifiche allo Statuto ed al relativo Regolamento di attuazione anche in conformità agli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali di settore.

6. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva i criteri direttivi generali a cui si deve uniformare la gestione: a tal fine al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo;
b) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo;
c) approva il bilancio preventivo e le sue variazioni entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
d) dispone la redazione del bilancio tecnico;
e) delibera in ordine ai provvedimenti da adottare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c. del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, per garantire l’equilibrio della gestione economico - finanziaria e l’erogazione delle prestazioni;
f) delibera i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito dal presente statuto; con le stesse modalità delibera ogni eventuale variazione relativa alla politica di investimento;
g) conferisce a soggetto abilitato l’incarico di eseguire le revisioni e le certificazioni previste dall’art. 2 comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e ad un attuario, almeno ogni tre anni incarico di redigere il bilancio tecnico attuariale del Fondo.
h) approva le esigenze di organico ed il Regolamento del personale;
i) nomina e revoca il Direttore generale e ne determina le attribuzioni, nonché la tipologia di attività ed il trattamento economico;
l) determina la misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza spettante al Presidente, al Vice presidente ed ai membri degli organi collegiali del Fondo;
m) approva le eventuali convenzioni con le organizzazioni sindacali del settore per la riscossione dei contributi associativi ad esse destinati;
n) decide su tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione non compresi nell’elenco di cui al presente comma.

7. Le delibere di cui al comma 5 del presente articolo e le delibere in tema di prestazioni di cui al precedente comma 6 lett. e) sono soggette, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a quello dell’Economia e delle Finanze vanno inviate le delibere del comma 6 del presente articolo secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del medesimo decreto.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l’anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti od il Collegio dei Sindaci o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

9. L’ avviso di convocazione, che deve indicare, oltre al luogo, la data e l’ora della riunione anche l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è inviato, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma almeno tre giorni prima.

10. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, oltre al Presidente e/o al Vice presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è possibile partecipare anche in video e/o teleconferenza: tale facoltà deve essere esplicitata nell'avviso di convocazione. In ogni caso le sedute del Consiglio per essere valide devono vedere presenti in sede almeno la metà più uno dei suoi componenti.