1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
2. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei datori di lavoro.
3. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza del Fondo;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, stabilendone l’ordine del giorno;
c) in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti indispensabili da sottoporre a ratifica dei competenti Organi collegiali, nella prima seduta utile;
d) vigila sull’esecuzione, da parte del Direttore generale, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo;
e) può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire incarichi a consulenti tecnici, nonché ad avvocati o procuratori legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Fondo;
f) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per il Fondo.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri sono esercitati dal Vice presidente.