STATUTO

Approvato con delibera del C.d.A. del 13 aprile 2021

Decreto Inteministeriale del 12 novembre 2021

Pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 22 dicembre 2021

 

 

Articolo 1 - Denominazione e natura – Soci

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il “Fondo Nazionale di Previdenza per gli Impiegati delle Imprese di Spedizione e delle Agenzie Marittime“, già riconosciuto ente di diritto pubblico con Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 237, è trasformato in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  2. Sono soci fondatori le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro che hanno stipulato e rinnovato i contratti collettivi nazionali di lavoro tuttora vigenti nel settore e che erano rappresentati nel Consiglio di Amministrazione all’atto della trasformazione in Fondazione assunta dallo stesso con delibera del 16 dicembre 1994. Il riconoscimento dello status di nuovi soci con i relativi requisiti che ne consentono l’accreditamento compete alle fonti istitutive.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 assume, con la stessa decorrenza di cui al comma medesimo, la denominazione di “Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi” e rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi, facenti capo all’ente di diritto pubblico alla data del 31 dicembre 1994.
  4. Fermo restando che la denominazione ufficiale della Fondazione è quella indicata nel presente articolo al comma precedente, la Fondazione ha adottato per gli atti correnti l’utilizzo della seguente denominazione abbreviata: FASC – Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri.
  5. La Fondazione è iscritta nell’albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 4, 1° comma, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al numero 8, pagg. 141-144.
  6. Alla Fondazione è attribuito il seguente numero di codice fiscale: 80078850155.

 

 

Articolo 2 – Scopi

  1. Il FASC opera senza scopo di lucro ed eroga a favore degli iscritti, dei loro eredi o degli aventi causa, le prestazioni previdenziali ed assistenziali, aggiuntive a quelle del sistema generale, in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 26 febbraio 1936, n. 47 e dell’11 marzo 1939, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni intervenute alla data del 31 dicembre 1994.

 

 

Articolo 3 - Sede e durata

  1. La Fondazione FASC ha sede legale in Milano e la sua durata è fissata a tempo indeterminato.

 

 

Articolo 4 - Organi della Fondazione

  1. Sono organi del FASC:

    a) Il Presidente

    b) Il Consiglio di Amministrazione

    c) Il Comitato Esecutivo

    d) Il Consiglio di Sorveglianza

    e) Il Collegio dei Sindaci
     

  2. Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti gli organi collegiali del FASC durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato essi continuano a restare in carica fino all’insediamento dei nuovi organi della Fondazione.
  3. Qualora, durante il triennio di durata in carica, uno dei soggetti di cui al comma 2, venga a cessare dalla carica stessa per qualsiasi motivo, il medesimo viene sostituito con la stessa procedura prevista per la nomina. Il subentrante rimane in carica sino alla scadenza del mandato di chi è stato sostituito.
  4. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del proprio mandato, un’indennità di carica.
  5. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti degli organi collegiali spetta, oltre al rimborso delle spese di cui al comma 4, un gettone di presenza per ogni riunione degli organi stessi. Non è ammesso il cumulo di più gettoni per una stessa giornata.
  6. La misura dell’indennità di carica di cui al comma 4 e del gettone di presenza di cui al comma 5 è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

 

Articolo 5 - Requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non possono ricoprire la carica di Presidente, di Vicepresidente o di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato esecutivo o del Collegio dei Sindaci, coloro che abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o contro la pubblica amministrazione, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
  2. Il Presidente ed il Vicepresidente, oltre al requisito di cui al comma 1, devono risultare di aver svolto per almeno un triennio funzioni di amministratore di ente previdenziale ovvero di società di capitali.

 

 

Articolo 6 – Cause di decadenza

  1. I componenti degli organi collegiali della Fondazione decadono dalla carica per le seguenti cause:

    a) qualora nel corso del mandato si verifichi la perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale previsti dall’articolo precedente al comma 1;

    b) in caso di inosservanza del Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi;

    c) qualora risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell’organo di cui fanno parte;

    d) per violazioni o inosservanze del presente Statuto o dei regolamenti che abbiano costituito un comprovato danno materiale o d’immagine alla Fondazione.
     

  2. Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per tutti i casi di cui al punto precedente, la dichiarazione di decadenza viene adottata dal Consiglio di amministrazione. Per gli altri organi collegiali la dichiarazione di decadenza viene adottata dall’organo di appartenenza e comunicata al Presidente della Fondazione, che ne dà notizia al Consiglio di Amministrazione per la presa d’atto nella prima riunione utile.

 

 

Articolo 7 - Presidente e Vicepresidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  2. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei soci fondatori rappresentanti dei datori di lavoro e assume funzione vicaria in caso di impedimento temporaneo, vacanza o assenza del Presidente.
  3. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, stabilendone l’ordine del giorno;

c) in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti indispensabili da sottoporre a ratifica dei competenti Organi collegiali, nella prima seduta utile;

d) vigila sull’esecuzione, da parte del Direttore Generale, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

e) può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire incarichi a consulenti tecnici, nonché ad avvocati o procuratori legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio della Fondazione;

f) firma gli atti e i documenti che comportano impegni per la Fondazione.

 

 

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo generale, è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede, dal Vicepresidente, da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui cinque in rappresentanza degli spedizionieri e corrieri ed uno degli agenti marittimi raccomandatari e mediatori marittimi, e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui cinque in rappresentanza dei lavoratori delle imprese di spedizione e corrieri e uno di quelli delle agenzie marittime raccomandatarie.
  2. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui all’art. 1, comma 2. Il Consiglio stesso si costituisce con l’avvenuta designazione di tutti i suoi componenti e si riunisce, per la prima volta, su convocazione del Presidente uscente.
  3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I componenti possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi. In caso di subentro in corso di mandato, non rileva ai fini del computo dei mandati un periodo inferiore a diciotto mesi.
  4. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di deliberazione coerenti con gli scopi e gli obiettivi della Fondazione.
  5. Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti delibera le modifiche allo Statuto e al relativo Regolamento di attuazione anche in conformità agli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali di settore.
  6. Il Consiglio di Amministrazione:

    a) approva i criteri direttivi generali a cui si deve uniformare la gestione: a tal fine al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo della Fondazione;

    b) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo;

    c) approva il bilancio preventivo e le sue variazioni entro il 31 ottobre dell’anno precedente;

    d) dispone con cadenza triennale, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, la redazione del bilancio tecnico;

    e) delibera in ordine ai provvedimenti da adottare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c. del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, per garantire l’equilibrio della gestione economico - finanziaria e l’erogazione delle prestazioni;

    f) delibera i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento, in conformità alla normativa vigente, ed a quanto stabilito dal presente Statuto e con le modalità previste dal Regolamento sugli investimenti; con le stesse modalità delibera ogni eventuale variazione relativa alla politica di investimento e aggiorna, ogni qual volta lo ritenga opportuno per la migliore tutela degli interessi degli iscritti, il Documento di Programmazione degli Investimenti;

    g) conferisce a soggetto abilitato l’incarico di eseguire le revisioni e le certificazioni previste dall’art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Conferisce ad un attuario abilitato, almeno ogni tre anni, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, l’incarico di redigere il bilancio tecnico attuariale della Fondazione.

    h) approva le esigenze di organico, l’organigramma e le procedure operative;

    i) nomina e revoca il Direttore Generale e ne determina le attribuzioni, nonché la tipologia di attività ed il trattamento economico;

    l) determina la misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza spettante al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri degli organi collegiali della Fondazione;

    m) approva le eventuali convenzioni con le organizzazioni sindacali del settore per la riscossione dei contributi associativi ad esse destinati;

    n) approva tutti i regolamenti attuativi, di funzionamento e di supporto nella gestione della Fondazione;

    o) decide su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nell’elenco di cui al presente comma e adegua il presente Statuto in relazione a eventuali future modifiche normative.
     

  7. Le delibere di cui al comma 5 e del comma 6 lettera n), del presente articolo e le delibere in tema di prestazioni di cui al precedente comma 6 lett. e) sono soggette, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze.
  8. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, vanno trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a quello dell’Economia e delle Finanze i bilanci preventivi e i conti consuntivi, le note di variazione al bilancio di previsione, i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come indicati in ogni bilancio preventivo e le delibere contenenti criteri direttivi generali.
  9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l’anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti o il Collegio dei Sindaci o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.
  10. L’avviso di convocazione deve indicare, oltre al luogo, data e ora della riunione, anche l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, ed è inviato, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa. In caso di urgenza, l’invio della convocazione avviene a mezzo telegramma o posta elettronica certificata, ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data della riunione.
  11. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti, compresi il Presidente o il Vicepresidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  12. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante l’utilizzo di collegamenti video, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione dello Statuto; la riunione avrà luogo nella sede indicata dalla convocazione e sarà presieduta dal Presidente, o in sua vece dal Vicepresidente, assistiti da un Segretario verbalizzante i contenuti e gli esiti della riunione.

 

 

Articolo 9 - Comitato Esecutivo

  1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede, dal Vicepresidente e da quattro membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui due in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e due dei datori di lavoro.
  2. Il Comitato Esecutivo:

    a) predispone per il Consiglio di Amministrazione le bozze del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del bilancio consuntivo;

    b) esamina e decide in ordine ai casi particolari relativi alle iscrizioni ed alla liquidazione delle prestazioni;

    c) istruisce e propone al Consiglio le politiche di investimento della Fondazione;

    d) provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale della Fondazione.
     

  3. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti o il Collegio dei Sindaci o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.
  4. L’ avviso di convocazione del Comitato Esecutivo, che deve indicare, oltre al luogo, data e ora della riunione, anche l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, ed è inviato, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione, almeno sei giorni prima della data della riunione stessa. In caso di urgenza, a mezzo telegramma o posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l’avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data della riunione.
  5. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. La partecipazione al Comitato Esecutivo può avvenire anche mediante l’utilizzo di collegamenti video, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione dello Statuto; la riunione avrà luogo nella sede indicata dalla convocazione e sarà presieduta dal Presidente, o in sua vece dal Vicepresidente, assistiti da un Segretario verbalizzante i contenuti e gli esiti della riunione.

 

 

Articolo 10 - Consiglio di Sorveglianza

  1. Il Consiglio di Sorveglianza, organo consultivo della Fondazione assolve a funzioni di partecipazione e di trasparenza nei confronti degli iscritti, ed è composto da dodici membri, di cui sei in rappresentanza dei lavoratori e sei dei datori di lavoro.
  2. I rappresentanti dei lavoratori sono eletti direttamente dagli iscritti tra i candidati indicati in apposite liste promosse, a livello nazionale, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al comma 2 dell’art. 1.
  3. I rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanza delle imprese di spedizione e corrieri e due in rappresentanza delle agenzie marittime raccomandatarie e dei mediatori marittimi, sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell’art. 1.
  4. Il Consiglio di Sorveglianza deve esprimere pareri preventivi obbligatori e non vincolanti sui bilanci della Fondazione ed essere informato sull’andamento della gestione.
  5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale.
  6. Spetta al Consiglio di Sorveglianza di definire e aggiornare le norme del proprio regolamento interno in armonia con quanto previsto dal presente Statuto e dal suo Regolamento di attuazione.

 

 

Articolo 11 - Collegio dei Sindaci

  1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 componenti effettivi e cinque supplenti di cui:

- un componente effettivo con funzioni di Presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- un componente effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- tre componenti effettivi e per ciascuno di essi il relativo supplente nominati di comune accordo, dai soci della Fondazione scelti tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o degli avvocati o nel registro dei revisori legali.

  1. I Sindaci svolgono le funzioni di cui all’art. 2403 e seguenti del codice Civile e le altre previste dalla normativa vigente.
  2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La verifica dei requisiti dei componenti del Collegio dei Sindaci di nomina non ministeriale è affidata al Presidente della Fondazione.
  3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
  4. Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. In caso di subentro in corso di mandato, non rileva ai fini del computo dei mandati un periodo inferiore a diciotto mesi.
  5. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
  6. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare ai Ministeri vigilanti eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio della Fondazione nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
  7. I Sindaci intervengono alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione e sono convocati con le stesse modalità.
  8. I compensi, previsti dall’art. 4 del presente Statuto, spettano solo ai Sindaci effettivi; qualora alcuno dei sindaci supplenti subentri al sindaco effettivo, i compensi gli verranno corrisposti commisurati al periodo di svolgimento della carica.

 

 

Articolo 12 - Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra soggetti in possesso di adeguati titoli e specifica professionalità. Il Direttore generale è assunto a tempo determinato con un contratto di diritto privato, rinnovabile.
  2. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
  3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
  4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso da parte del Direttore Generale dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
  5. Il Direttore Generale è a capo di tutti gli uffici e del personale della Fondazione, esegue le deliberazioni degli Organi collegiali e le direttive del Presidente; esercita le proprie attribuzioni nell’ambito di quanto è stabilito nel presente Statuto e nei regolamenti.
  6. Il Direttore Generale:

a) assiste con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Consiglio di Sorveglianza;

b) è a capo del personale, cura la formazione dello stesso, dirige i servizi e gli uffici, propone al Comitato Esecutivo, sentito il Presidente, eventuali assunzioni o licenziamenti del personale;

c) attiva gli strumenti di controllo di gestione atti a verificare l’efficacia e l’efficienza delle attività operative con particolare riguardo a quelle date in outsourcing;

d) è incaricato di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e di fornire il necessario supporto agli altri organi collegiali. Coordina le attività dirette al conseguimento dei risultati e degli obbiettivi sulla base degli indirizzi fissati con determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) in attuazione alla politica degli investimenti della Fondazione, come definita dal Consiglio di Amministrazione, svolge funzioni consultive e di vigilanza a supporto del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ed esecutive delle delibere da questi adottate.

 

 

Articolo 13 - Gestione potenziali conflitti di interessi

  1. L'amministratore (Presidente, Vicepresidente o Consigliere), che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Fondo, deve darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.
  2. I conflitti di interessi degli amministratori o di altri soggetti rilevanti vengono gestiti secondo le procedure e le modalità disciplinate dal Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi approvato dal Consiglio di Amministrazione.
  3. Qualora la deliberazione del Consiglio, approvata con il voto determinante dell'amministratore che avrebbe dovuto astenersi, possa recare danno alla Fondazione, la deliberazione stessa può essere impugnata dagli amministratori assenti e/o dissenzienti e dai Sindaci.

 

 

Articolo 14 – Trasparenza

  1. Il diritto di accesso agli atti e gli obblighi di pubblicità e trasparenza sono disciplinati dal Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ed eventuali loro modifiche e integrazioni.

 

 

Articolo 15 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

  1. La Fondazione FASC adotta un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 al cui rispetto sono tenuti tutti i componenti degli Organi Collegiali di amministrazione e controllo e tutti i dipendenti, nonché i consulenti e i fornitori.
  2. La Fondazione si dota di un Organismo di vigilanza, a cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento.

 

 

Articolo 16 – Controllo interno

  1. La Fondazione, al fine di monitorare e verificare la corretta applicazione dei regolamenti e delle procedure operative, si dota della funzione di controllo interno.

 

 

Articolo 17 – Iscrizione

  1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione FASC gli impiegati delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
  2. Possono essere altresì, iscritti alla Fondazione altri lavoratori del settore in attuazione di accordi tra le parti firmatarie dei contratti collettivi di lavoro.
  3. Per ciascun iscritto alla Fondazione è costituito un conto individuale al quale sono attribuiti i contributi mensili, nonché gli incrementi delle gestioni annuali a risultato positivo. Ove si registrasse un risultato gestionale annuo negativo, agli iscritti non verranno attribuiti decrementi. Il disavanzo gestionale verrà portato a nuovo e recuperato sulle gestioni di uno o più anni successivi. È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di costituire una riserva patrimoniale utilizzando parte dei risultati gestionali positivi a tutela degli iscritti a fronte di previsione di future perdite.

 

 

Articolo 18 - Prestazioni

  1. Agli iscritti alla Fondazione, ai loro eredi e agli aventi causa vengono erogate le prestazioni previdenziali in forma di capitale, prestazioni previdenziali ed assistenziali in atto al 31 Dicembre 1994.
  2. Le modalità di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata anche sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro di settore.
  3. La Fondazione può provvedere all’erogazione di ulteriori forme di previdenza ed assistenza, con autonomia gestionale da istituire secondo le normative vigenti in materia, previa adozione di appositi Regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

 

 

Articolo 19 – Entrate

  1. La Fondazione attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:

a) i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura e con le modalità fissate dal Regolamento adottato in conformità dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) i redditi ed i proventi derivanti dalle attività patrimoniali;

c) le altre somme pervenute a giusto titolo;

d) le donazioni, i lasciti e gli eventuali altri atti di liberalità.

 

 

Articolo 20 – Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili, mobili partecipazioni e valori di proprietà del FASC e crediti di cui lo stesso risulti titolare, nonché di ogni altro bene acquisito per effetto di lasciti, donazioni, provvidenze.

 

 

Articolo 21 - Impiego dei fondi disponibili

  1. Le disponibilità della Fondazione possono essere impiegate in:

a) depositi bancari, prodotti finanziari bancari;

b) quote del capitale della Banca d’Italia;

c) prodotti assicurativi;

d) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

f) acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori sia nazionali che estere;

g) quote di fondi comuni di investimento;

h) azioni o quote di società immobiliari;

i) beni immobili;

j) altre modalità di investimento individuate e approvate al Consiglio di Amministrazione, sulla base dei regolamenti approvati, coerenti con gli obiettivi della Fondazione.

 

 

Articolo 22 - Esercizio finanziario - Bilanci - Riserva legale

  1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Per ogni esercizio sono compilati un progetto di bilancio preventivo ed uno consuntivo, che sono predisposti dal Comitato esecutivo ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Comitato di Sorveglianza e del Collegio Sindacale.
  3. La gestione economico finanziaria deve assicurare, oltre alla copertura dei necessari fabbisogni di liquidità, l’equilibrio di bilancio, mediante provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità triennale ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
  4. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla revisione legale dei conti esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 20 giugno 2012 n. 144.
  5. Il bilancio preventivo, le relative note di variazione ed il bilancio consuntivo, corredati dai relativi atti, sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data di approvazione, ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché alla Corte dei Conti.
  6. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle prestazioni in essere. Qualora, nella fase di prima applicazione del Decreto Legislativo stesso, l’ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvede al suo adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità ogni biennio.

 

 

Articolo 23 - Comunicazione periodica

  1. A seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo la Fondazione rende disponibile a tutti gli iscritti la comunicazione annuale della propria posizione individuale, contenente il rendiconto della posizione stessa al 31 dicembre dell’anno precedente, con particolare riguardo alla rendicontazione dei contributi incassati nell’anno e dell’incremento derivante dal risultato di gestione annuale.

 

 

Articolo 24 - Diposizioni finali

  1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello stesso, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed alle norme del Codice civile, in quanto applicabili.
  2. Le modifiche statutarie e regolamentari entrano in vigore dal momento della loro approvazione definitiva e non hanno valore retroattivo. Per approvazione definitiva si intende quella proveniente dai Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.