1. Il Consiglio di sorveglianza è composto da sei membri designati dai soci rappresentanti i datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanza delle imprese di spedizione e corrieri e due delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, e da sei membri eletti dai lavoratori iscritti al Fondo.

2. I sei rappresentanti degli iscritti sono eletti trai candidati, indicati in apposite liste, promosse su base nazionale dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'art.1 dello Statuto.

3. A ciascuna lista viene attribuito un numero di eletti pari a quante volte il quoziente elettorale - ottenuto dividendo il numero totale dei voti validi per quello dei consiglieri da eleggere - risulti contenuto nel numero di voti validi riportato dalla lista stessa. Al fine dell’assegnazione dei posti eventualmente restanti si procede attribuendoli alle liste che abbiano conseguito i maggiori resti.

4. Nell’ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti assegnati alla lista stessa in base alla votazione. In caso di parità prevale il candidato più anziano.

5. Il regolamento elettorale viene ratificato con delibera del Consiglio di amministrazione.

6. Delle adunanze del Consiglio di sorveglianza viene redatto processo verbale che va trascritto su apposito registro e trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

7. Alle riunioni partecipano il Presidente ed il Direttore generale del Fondo.

8. La nomina del Presidente del Consiglio di sorveglianza, nonché il funzionamento del Consiglio stesso, sono disciplinati da apposito regolamento.