1. I componenti il Comitato esecutivo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Di diritto fanno parte del comitato esecutivo il Presidente e il Vice presidente.
2. In coerenza con le linee generali del Fondo il Comitato esecutivo, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico secondo le norme civilistiche (art. 1176, co. 2 codice civile), istruisce e propone le politiche di investimento secondo i criteri della persona prudente e prestando particolare attenzione ai rendimenti attesi ed ai correlati livelli di rischio necessari per conseguirli.