1. La Fondazione "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime e Raccomandatarie e Mediatori Marittimi" di seguito chiamata Fondo, gestisce, in favore degli iscritti e dei loro aventi causa, le prestazioni previdenziali ed assistenziali in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro 25 gennaio 1936 e 15 dicembre 1938 - pubblicati nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente del 26 febbraio 1936 n. 47 e dell'11 marzo 1939 n. 59 - e successive modifiche ed integrazioni intervenute sino alla data del 31 dicembre 1994.
2. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento o della cessazione dei requisiti di partecipazione, di prestazioni aggiuntive a quelle del sistema generale. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia. Il Fondo non ha scopo di lucro.