1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella redatta ai sensi dell’art. 2 comma 3 del decreto legislativo n. 509/1994.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo per l’anno successivo e il bilancio di assestamento dell’anno in corso.