1. Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
 
2. A seguito dell’esercizio da parte dell’iscritto dell’opzione della prestazione in forma di rendita, il valore della posizione individuale viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

 

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