1. All'iscritto spetta, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'intero ammontare del conto individuale, detratte le trattenute fiscali e le spese di liquidazione fissate in € 10,00 (euro dieci).
2. Al pagamento delle liquidazioni si provvede tramite bonifico bancario. Per l’eventuale richiesta di liquidazione con assegno circolare viene applicata una ulteriore spesa di € 20,00 (euro venti).
3. La richiesta di liquidazione deve essere fatta non prima che siano trascorsi quattro mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito. Il modulo va sottoscritto ed inviato in originale al FASC.
4. Le liquidazioni vengono effettuate quattro volte l’anno: fine marzo, fine giugno, fine settembre, fine dicembre, sempre che i richiedenti abbiano fatto pervenire, a mezzo raccomandata A.R., la richiesta di liquidazione sottoscritta in originale e tutti i documenti necessari. Ad ogni finestra vengono liquidate le posizioni di coloro che hanno fatto pervenire tutta la documentazione richiesta in tempo utile come da schema che segue:
Finestra di Pagamento | Ultimo giorno utile arrivo documentazione completa |
31 Marzo | 28 Febbraio |
30 Giugno | 31 Maggio |
30 Settembre | 31 Agosto |
31 Dicembre | 30 Novembre |
L’iter procedurale della liquidazione viene interrotto automaticamente, quindi la pratica di liquidazione viene annullata, se, prima della data fissata per la liquidazione, sul conto del lavoratore riprende la contribuzione, anche in forza di un nuovo rapporto d’impiego.
5. In caso di morte dell'iscritto, l'importo del conto individuale determinato al momento del decesso, viene liquidato agli eredi legittimi, detratte le trattenute fiscali.
6. L’importo da erogare è assoggettato alla tassazione prevista dalle norme in vigore.
7. In alternativa alla liquidazione come previsto dai commi precedenti l'aderente, secondo quanto previsto dall’art. 16 dello statuto, può optare per una prestazione in rendita.