1. L'amministratore (Presidente, Vice presidente o Consigliere), che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Fondo, deve darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

2. Qualora la deliberazione del Consiglio, approvata con il voto determinante dell'amministratore che avrebbe dovuto astenersi, possa recare danno al Fondo, la deliberazione stessa può essere impugnata dagli amministratori assenti e/o dissenzienti e dai Sindaci.