1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente del Fondo che lo presiede, dal Vice Presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui due in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e due dei datori di lavoro.

2. Il Comitato esecutivo:

a) predispone per il Consiglio di Amministrazione le bozze del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del bilancio consuntivo;
b) decide in ordine alle iscrizioni ed alla liquidazione delle prestazioni;
c) istruisce e propone al Consiglio le politiche di investimento del Fondo;
d) provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale del Fondo;
e) adotta i provvedimenti che non rientrino nella sfera di competenza di altro organo del Fondo, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti od il Collegio dei Sindaci o quando il Presidente ne ravvisi la necessità.

4. L’ avviso di convocazione, che deve indicare, oltre al luogo, alla data ed all’ora della riunione, anche l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, è inviato, a mezzo servizio postale con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), almeno sei giorni prima della data della riunione stessa, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, almeno tre giorni prima.

5. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.