Facendo seguito alle numerose richieste ricevute, di seguito, in relazione alla quota di contributi Fasc versati dai lavoratori, forniamo alcune indicazioni per la compilazione della CU 2024 da parte delle aziende datrici di lavoro.
Al punto 1 della CU vanno riportati i redditi da lavoro dipendente al netto dei contributi di cui all'art.10 del DPR 917/1986 (TUIR), tra i quali sono compresi anche i sopra citati contributi Fasc.
Al punto 431 deve essere indicato l’importo complessivo degli oneri deducibili di cui all'art.10 del DPR 917/1986 (TUIR), tra i quali sono compresi anche i sopra citati contributi Fasc.
In relazione al contenuto del punto 431 le istruzione della CU 2024 precisano che “L’importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza…”
I punti 432/434/436 - allo scopo di esplicitare la natura degli oneri deducibili di cui al punto 431 - accolgono il codice relativo ad ogni singolo onere deducibile che risulta prelevabile dalla tabella L posta in appendice alle istruzioni della CU 2024.
In relazione ai contributi Fasc versati dai lavoratori il codice da indicare è il numero 1 - “Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza”.
Ai punti 433/435/437 va indicato l’importo di ogni singolo onere deducibile il cui codice è stato riportato ai precedenti punti 432/434/436.
L’azienda deve inoltre precisare nelle annotazioni (cod. AR) che gli importi degli oneri deducibili non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi.
Consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it per ulteriori chiarimenti.