1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati delle imprese individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

2. Possono essere altresì, iscritti al Fondo altri lavoratori del settore in attuazione di accordi tra le parti firmatarie dei contratti collettivi di lavoro.

3. Per ciascun iscritto al Fondo è costituito un conto individuale nel quale sono annotati i contributi mensili, nonché gli incrementi derivanti dalle gestioni annuali.