1. Il Consiglio di Sorveglianza, organo di garanzia della trasparenza nei rapporti con gli iscritti, è composto da dodici membri, di cui sei in rappresentanza dei lavoratori e sei dei datori di lavoro.

2. I rappresentanti dei lavoratori sono eletti direttamente dagli iscritti tra i candidati indicati in apposite liste promosse, a livello nazionale, dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell’art. 1.

3. I rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro in rappresentanza delle imprese di spedizione e corrieri e due in rappresentanza delle agenzie marittime raccomandatarie e dei mediatori marittimi, sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell’art. 1.

4. Il Consiglio di Sorveglianza deve esprimere pareri preventivi obbligatori e non vincolanti sui bilanci del Fondo ed essere informato sull’andamento della gestione.

5. Alle riunioni partecipa il Presidente della Fondazione.

6. Nella sua prima riunione il Consiglio di Sorveglianza definisce le norme del suo regolamento interno.