1. Agli iscritti al Fondo e loro aventi causa vengono erogate le prestazioni previdenziali in forma di capitale, prestazioni previdenziali ed assistenziali in atto al 31 Dicembre 1994.

2. Le modalità di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, sono fissate con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata anche sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro di settore.

3. Gli iscritti, in alternativa alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, possono richiedere che venga erogata loro una rendita vitalizia.

4. Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita di cui al precedente comma 3 il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora l'iscritto opti per la prestazione in forma di rendita il valore della posizione individuale viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

6. Il Fondo può provvedere all’erogazione di ulteriori forme di previdenza ed assistenza, con autonomia gestionale da istituire secondo le normative vigenti in materia, previa adozione di appositi Regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli accordi intervenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.