1. L’esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono compilati un progetto di bilancio preventivo ed uno consuntivo, che sono predisposti dal Comitato esecutivo ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Comitato di Sorveglianza e del Collegio Sindacale.

3. La gestione economico finanziaria deve assicurare, oltre alla copertura dei necessari fabbisogni di liquidità, l’equilibrio di bilancio, mediante provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità triennale ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla revisione legale dei conti esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 20 giugno 2012 n. 144.

5. Il bilancio preventivo, le relative note di variazione ed il bilancio consuntivo, corredati dai relativi atti, sono trasmessi, entro un mese dalla data di approvazione, ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

6. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle prestazioni in essere. Qualora, nella fase di prima applicazione del decreto legislativo stesso, l’ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvede al suo adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità ogni biennio.