Le prestazioni erogate dalla Fondazione FASC in conseguenza alla risoluzione del rapporto di lavoro sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Pertanto, all’atto dell’erogazione, la prestazione subirà dapprima una tassazione provvisoria operata mediante applicazione di una ritenuta da parte della Fondazione FASC, successivamente l’Amministrazione Finanziaria riliquiderà l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni precedenti a quello di cessazione del rapporto di lavoro, notificando la cartella di pagamento o rimborsando, rispettivamente, le maggiori o le minori imposte.