In base allo Statuto e al Regolamento della Fondazione (approvati con Decreto Interministeriale 2/11/1995), l'iscritto matura il diritto a richiedere la liquidazione del conto individuale esclusivamente dopo che siano trascorsi quattro mesi dalla cessazione di condizione di obbligatorietà di iscrizione e contribuzione in direzione del FASC, ossia dopo che per varie motivazioni sia cessato il rapporto di impiego nei settori obbligati.

La cessazione della condizione d'obbligo può avvenire:

  1. per pensionamento;
     
  2. per avvio di attività autonoma o per la quale è previsto un rapporto non subordinato;
     
  3. perché disoccupato (o inoccupato);
     
  4. per assunzione presso azienda operante in settore non obbligato alla contribuzione al FASC;
     
  5. per passaggio di categoria a dirigente;
     
  6. per decesso.