C.C.N.L.

ESTRATTO  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
LOGISTICA TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI

Accordo di Rinnovo 3 dicembre 2017

 

Parte Speciale – Sezione Prima – Trasporto Merci

 

Art. 66 – Previdenza per le aziende del terziario - Fasc

  1. A favore degli impiegati e dei quadri dipendenti da aziende inquadrate, agli effetti contributivi, nel settore terziario è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed integrazioni e confermato dal D.LGVO n.509/94 che ne ha ribadito l’obbligatorietà (Fasc - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri).
  2. I contributi al Fasc vengono calcolati sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla 13a e sulla 14a mensilità.
  3. Gli impiegati di età inferiore ai 18 anni sono esclusi dalla iscrizione al Fondo.
  4. Le parti convengono altresì che per il periodo successivo al momento della cessazione degli obblighi contributivi al Fondo, l'aliquota a carico delle aziende andrà a far parte in cifra fissa della retribuzione al netto degli oneri contributivi.
  5. I contributi al Fasc sono determinati nella misura del 2,5% a carico dei lavoratori e del 3,1% a carico delle imprese, di cui lo 0,6% a titolo di adesione contrattuale secondo la convenzione prevista all’art. 6 comma 3 dello Statuto del Fondo.
  6. Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il pe-riodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

 

Nota a verbale della Fai

Il contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal comma 5 del presente articolo, non è dovuto dalle imprese associate alla FAI.


Nota a verbale della Confetra

Per le imprese non destinatarie del presente articolo scattano integralmente gli obblighi di previdenza complementare di cui al D.LGVO 252/2005 così come attuato dall’articolo 50 del presente CCNL (Previlog).

 

ESTRATTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL  PERSONALE DIPENDENTE
DALLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE AGENZIE AEREE E MEDIATORI MARITTIMI


Decorrenza 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2020

ART. 42
PREVIDENZA

A favore del personale impiegatizio, dipendente da aziende inquadrate agli effetti contributivi nel settore commercio, è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936, e con le successive modifiche ed integrazioni.

I contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati sullo stipendio mensile e precisamente sulle voci 1, 2, 3 e 4 dell’art. 20, nonché sulla 13ª e 14ª erogazione, anche queste determinate in base alle voci sopra citate.

Il personale impiegatizio di età inferiore a 18 anni è escluso dalla iscrizione al Fondo.

Al fine di garantire una maggiore aderenza delle prestazioni previdenziali del

* Terzo comma art. 2120 cc., come modificato dalla legge 29 Maggio 1982, n. 297. “In caso della sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 cc., nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.

Fondo alle linee e tendenze di riforma del sistema previdenziale italiano, sempre negli ambiti definiti dal D.Lgs. n. 509/94, le parti convengono quanto segue:

- per tutti i lavoratori di aziende che versano contributi al FASC, che entreranno nel settore a far data da 01.01.02 le prestazioni previdenziali del Fondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte eliminando eventuali disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori, con le stesse modalità e con gli stessi requisiti previsti nell’articolo 7 del D.Lgs. n. 124/93;
- tutti i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31.12.01 potranno optare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazioni come sopra previsto, sulla base dell’aspettativa di migliori rendimenti conseguente all’impiego di capitali per un più lungo periodo e alle incentivazioni che verranno determinate dal C.d.A. del Fondo; i lavoratori che opteranno per il uovo regime di prestazioni dovranno altresì scegliere se destinarvi anche quanto maturato precedentemente alla data del nuovo regime di prestazioni o se conservare per detta quota l’attuale trattamento. Il C.d.A. del Fondo individuerà inoltre le scadenze entro le quali i lavoratori dovranno esprimere le opzioni suddette.

Dall’applicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i soggetti che si trovano ad avere maturato una anzianità contributiva ai fini INPS tale che permetta loro, nel giro di un breve lasso temporale (5 anni) di accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità;

- Agli attuali dipendenti che non optino per il nuovo regime continueranno ad essere riconosciute, all’atto dell’uscita dal settore, le prestazioni ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, consistenti nella liquidazione del capitale versato e degli interessi accreditati alla fine dell’anno sulla base dei risultati di bilancio.

Omissis…

 

ART. 3 bis – ENTE BILATERALE NAZIONALE PER LE AGENZIE MARITTIME E MEDIATORI MARITTIMI

L’Ente Bilaterale derivante dal rinnovo contrattuale del 2 Agosto 2000 risponde alle esigenze dei mutamenti avvenuti attraverso l’attività di formazione

* Cfr. testo raccomandazione CEE 13/12/1984, n. 635

continua a carattere tecnico e pratico a favore dei dipendenti del settore e della loro professionalità.

L’Ente ha i seguenti scopi:

a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l’attività degli osservatori territoriali. L’Osservatorio è lo strumento dell’Ente per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale;
f) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
g) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
h) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
i) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale stesso;
m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale.

Con decorrenza 1° Gennaio 2002 il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Nazionale è stabilito nella misura dello 0,60% a carico dell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.

Con decorrenza 1° Luglio 2004, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale è stabilito nella misura dello 0,90% a carico dell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.

Fermo restando quanto stabilito con il CCNL 22/4/2004 per le società che aderiscono ad associazioni aderenti alle associazioni firmatarie il presente contratto, con decorrenza 1° giugno 2012 il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale per le aziende che non aderiscono ad alcuna associazione territoriale aderente alle associazioni firmatarie il presente contratto è stabilito nella misura dello 1,50% a carico dell’azienda, calcolato sugli elementi fissi della retribuzione.