Nella sezione “domande e risposte” sono pubblicati in forma anonima i quesiti proposti dai concorrenti entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte ( 27/02/2015 ore 12 ).


Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art.6 comma 3 del Disciplinare di Gara i chiarimenti e le informazioni complementari, possono essere richiesti esclusivamente in forma scritta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

QUESITO 1
E’ possibile includere come parte integrante della proposta le clausole una limitazione delle responsabilità complessiva dell’ADVISOR e di tutte le persone ad esso collegate nei confronti di FASC, per un importo adeguato alla prestazione?

RISPOSTA 1
Una simile clausola può essere prevista da una eventuale apposita “side letter”.
 
QUESITO 2
E’ possibile introdurre di una clausola per la protezione del capitale intellettuale dell’ADVISOR, in base alla quale tutto il lavoro e materiale prodotto dall’ADVISOR potranno essere trasmessi e diffusi da FASC a soggetti terzi solo previa autorizzazione da parte dello stesso ADVISOR?

RISPOSTA 2
La protezione della proprietà intellettuale viene garantita dalla sottoscrizione di apposita clausola di riservatezza.
 
QUESITO 3
E’ possibile includere una clausola che preveda il requisito per FASC di collaborare con l’ADVISOR, chiarificando che l’ADVISOR opera parzialmente sulla base delle informazioni fornite da FASC, senza obbligo di verificarle?

RISPOSTA 3
L’ADVISOR lavora su dati forniti dai gestori finanziari e dalla banca depositaria di FASC e su dati generali di mercato.
 
QUESITO 4
E’ possibile prevedere il diritto per l’ADVISOR di rescindere il contratto per cause di convenienza economica entro 30 giorni dalla notifica a FASC?

RISPOSTA 4
Le modalità di recesso previste all’art. 8 dello “Schema di Contratto” non sono modificabili.
 
QUESITO 5
Premessa:
Con riferimento alle Condizioni di Partecipazione espresse all’Art. 8 “SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA” (pag. 3 del Disciplinare di Gara), in cui, al punto 2, è postulato:
“I concorrenti che presenteranno domanda di partecipazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando: …..
ii. abbiano realizzato nell’ultimo triennio dalla pubblicazione del Bando di gara un fatturato pari al valore del corrispettivo posto a base d’asta nello specifico settore della consulenza finanziaria a Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Regioni ed Enti Locali; tale capacità dovrà essere dimostrata con le modalità previste dal presente Disciplinare di gara e dall’art. 41 del Decreto legislativo n. 163 del 2006; "
Premesso che è universalmente riconosciuto legittimo che un Ente Appaltante si assicuri “ex ante” la comprovata esperienza nell’erogare i servizi in appalto mediante il possesso di un “fatturato specifico” da parte dei concorrenti ma che, contestualmente l’Ente Appaltante deve ottemperare al principio del “favor partecipationis”, si ritiene che l’elenco summenzionato di tipologie di Clientela sia da intendere a carattere puramente indicativo e non esaustivo.
Quesito:
Concordate che, ai fini della verifica del summenzionato requisito di capacità, nei ricavi da servizi di consulenza finanziaria, “ANALOGHI in modo formale e sostanziale” a quelli descritti nel “All. D - schema di contratto.pdf” possono essere conteggiati anche i ricavi ottenuti dalla consulenza per il risparmio gestito dalle Banche (ad esempio Gestioni Patrimoniali)?

RISPOSTA 5
L'elencazione contenuta nell'art. 8, punto ii, del Disciplinare non è esaustiva, pertanto si possono tenere in considerazione anche i ricavi ottenuti da attività di consulenza per il risparmio gestito dalle Banche ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico - finanziaria necessari per l'ammissione alla fase di prequalificazione. L'ammissione alla successiva fase di gara verrà comunque valutata in base ai criteri di selezione previsti dall'art. 14 del Disciplinare.
 

QUESITO 6
All'art. 11 del disciplinare della procedura, è richiesto di presentare - entro il termine del 27/02 - sia il documento attestante il versamento della somma dovuta all'AVCP (punto 1.2), che la cauzione (punto 5), corredata dall'impegno del fideiussore (punto 8).
Poiché si tratta di documentazione usualmente da presentare in fase di offerta, si chiede di chiarire se la richiesta sia dovuta ad un refuso.
Con riferimento al pagamento del CIG si rileva comunque che non risulta possibile effettuare il pagamento (di seguito si riporta quanto compare sul portale dell'ANAC: "[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. è opportuno contattare la stazione appaltante").

RISPOSTA 6
La previsione dell'art. 11, comma 5, del Disciplinare è corretta, in quanto l'obbligo di allegazione della cauzione provvisoria è conforme a quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, che considera la costituzione della cauzione provvisoria quale requisito di partecipazione, stante la sua funzione di garantire l’affidabilità e serietà dell’offerta presentata (si richiama quanto precisato, in punto, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere precontenzioso n. 214 del 17 settembre 2009).
In base alle disposizioni vigenti, richiamate dall'art. 9 del Disciplinare, il contributo all'Autorità di Vigilanza deve essere corrisposto prima della scadenza del termine del 27 febbraio 2015, stabilito dal bando di gara per la presentazione delle domande di partecipazione. Per tale ragione, la disposizione dell'art. 11, comma 1, n. 2, del Disciplinare impone di allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di versamento del contributo. La mancata allegazione della ricevuta alla documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione automatica, ma legittima l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 13 del Disciplinare. In ogni caso, i concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di avere provveduto al versamento del contributo entro termine sopra indicato in sede di presentazione dell'offerta.
Da oggi è possibile effettuare il pagamento.

 

QUESITO 7
In caso di partecipazione in RTI si chiede se vi siano particolari adempimenti da porre in essere nella fase di prequalifica.

RISPOSTA 7
L'art. 8 del Disciplinare non prevede particolari adempimenti in fase di prequalificazione in caso partecipazione di imprese in forma raggruppata, ma rinvia alle disposizioni dell'art. 37 del Decreto legislativo n. 163 del 2006.

 
QUESITO 8
E’ possibile, in caso di avvalimento, partecipare nel caso in cui sia l’impresa ausiliaria ad essere in possesso “interamente” dei requisiti relativi al fatturato ed alla capacità tecnica?

RISPOSTA
L'avvalimento avente ad oggetto i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa può essere ammesso solo a condizione che nel relativo contratto vengano precisate in dettaglio le risorse e le dotazioni aziendali messe a disposizione del concorrente dall'impresa all'ausiliaria.
 

QUESITO 9
In caso di avvalimento, in questa fase di partecipazione, oltre a quanto disposto dall’art. 49, devono essere presentate anche le evidenze per il fatturato e le risorse rese disponibili?

RISPOSTA 9
Si.

 

QUESITO 10

Si chiede se il modello di dichiarazione allegato alla documentazione di gara può essere utilmente utilizzato per rendere le dichiarazioni di cui all’art. 11, commi 1.4, 1.5, 1.6 del documento denominato “Disciplina della procedura di gara”, non essendo presente in tale modello la (richiesta) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

RISPOSTA

La risposta è affermativa per i concorrenti aventi sede o residenza in Italia, in quanto il modello pubblicato contiene espressamente le dichiarazioni previste dall'art. 11, comma 1, punti 4, 5, 6, del Disciplinare. Per i concorrenti non aventi sede o residenza in Italia, saranno ammesse dichiarazioni equivalenti secondo la normativa vigente nello Stato di appartenenza.

 

QUESITO 11

Si domanda se la dichiarazione di cui all’art. 11, commi 1.4 del documento denominato “Disciplina della procedura di gara” deve essere resa singolarmente e separatamente da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e da tutti i soggetti alla medesima tenuti ai sensi dell’art. 38 del Dlgs. n. 163/2006. E se, a tal fine, debba essere utilizzato il modello di dichiarazione di cui al punto 1 che precede.

 RISPOSTA

L'art. 11, comma 1, n. 4, del Disciplinare prevede che la dichiarazione debba essere sottoscritta da tutti gli amministratori della società e da tutti gli altri soggetti previsti dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 163 del 2006. 
In alternativa, l'art. 11, comma 2, del Disciplinare consente espressamente che la dichiarazione possa essere presentata anche da un procuratore ad negotia, ai quali siano stati conferiti idonei poteri di rappresentanza. Conseguentemente, la dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da un solo amministratore, purché munito di idonea procura, che dovrà essere allegata in copia alla dichiarazione.

 

QUESITO 12

Si chiede se le dichiarazioni di cui all’art. 11, commi 1.1, 1.2, 1.10 del documento denominato “Disciplina della procedura di gara” possano essere rese utilizzando il modello di dichiarazione di cui al punto 1 che precede.

RISPOSTA

In merito a questo quesitooccorre precisare che:

  • la dichiarazione prevista dall'art. 11, comma 1, n. 1 del Disciplinare può essere resa tramite il modello pubblicato sul sito del FASC;
  • l'attestazione prevista dall'art. 11, comma 1, n. 2 del Disciplinare deve consistere in una ricevuta di versamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità previste dall'art. 9 del medesimo Disciplinare e le disposizioni dell'Autorità in esso richiamate e non può essere resa mediante una dichiarazione sostitutiva;
  • l'autorizzazione al trattamento dei dati personali non è prevista nel modello di dichiarazione e dovrà essere resa mediante separata dichiarazione, che potrà essere contenuta anche nella domanda di partecipazione prevista dall'art. 10 del Disciplinare.
 

QUESITO 13

Si domanda se sia sufficiente la sottoscrizione di un solo amministratore munito di rappresentanza (Presidente del CdA) del modello di dichiarazione di cui al punto 1 che precede.

RISPOSTA

Si a condizione che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia dotato dei poteri di rappresentanza, necessari per rendere le dichiarazioni previste dal modello. Si ricorda che in tal caso occorrerà allegare, alternativamente, copia della procura, dello statuto o del certificato camerale che precisino i limiti dei poteri di rappresentanza del Presidente del C.d.A.

 

QUESITO 14

 

In riferimento a quanto richiesto nell’ allegato a. “Modello di dichiarazione” pagina 1 e nello

specifico:“( per le imprese con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, ad eccezione

dei centri off-shore): la citata autorizzazione ha validità in Italia in forza del provvedimento di mutuo riconoscimento n. emesso in data……da……”;

Si chiede che cos’è il provvedimento di mutuo riconoscimento, qual è “l’autorizzazione citata”.

 

RISPOSTA

Il modello contiene un refuso nella parte in cui richiede di indicare l'autorizzazione di cui sopra e

non dovrà essere compilato dagli operatori economici aventi sede in Paesi aderenti all'Unione Europea, né dagli operatori aventi sede in Paesi non appartenenti all'Unione, ai quali sia

comunque consentita la partecipazione a condizioni di reciprocità, conformemente alle disposizioni

dell'art. 47 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163